TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 593/2024 del 19-04-2024
principi giuridici
La pronta reperibilità costituisce una prestazione strumentale, accessoria e qualitativamente diversa dalla principale, consistente nell'obbligo del dipendente di rendersi prontamente rintracciabile fuori dall'orario di lavoro in vista di un'eventuale prestazione, con diritto al compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro in turni e agganciato all'effettiva erogazione del servizio.
Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la prestazione lavorativa, anche se resa in turni, deve essere commisurata alla funzionalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, sicché sussiste il diritto alla retribuzione per le ore prestate oltre l'orario normale, a prescindere da eventuali anomalie nella procedura autorizzatoria.
Il richiamo al lavoro straordinario, contenuto nella contrattazione collettiva in relazione ai turni di pronta reperibilità, è rivolto unicamente alla determinazione del quantum dell'indennità, rimanendo inalterato il criterio per cui la pronta reperibilità non si configura come prestazione eccezionale, bensì come rimodulazione flessibile dell'ordinaria prestazione, funzionale al pieno utilizzo del servizio pubblico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Retribuzione Dovuta per Servizio di Reperibilità: Onere della Prova e Funzionalità del Servizio Pubblico
La pronuncia in esame affronta la questione della retribuzione dovuta a un dipendente del comparto sanità per il servizio di pronta reperibilità prestato. Il ricorrente, un operatore professionale in servizio presso un reparto di radiologia, ha adito il Tribunale lamentando la mancata corresponsione del compenso per le ore di lavoro prestate in regime di reperibilità oltre una determinata soglia annuale. L'ente convenuto, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Il giudice ha accolto il ricorso, basandosi sul consolidato orientamento della Suprema Corte in materia. È stato ribadito che la pronta reperibilità costituisce una prestazione accessoria e diversa dalla prestazione principale, comportando l'obbligo per il dipendente di rendersi prontamente rintracciabile al di fuori dell'orario di lavoro per eventuali interventi. Qualora la prestazione venga effettivamente richiesta, il lavoratore ha diritto a un compenso, legato alla penosità del lavoro in turni.
La sentenza sottolinea come la contrattazione collettiva demandi al livello decentrato la disciplina di dettaglio della pronta reperibilità, con l'obiettivo di rendere l'orario di lavoro funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I limiti di programmazione imposti dalle norme contrattuali sono volti a garantire la continuità del servizio pubblico.
Il giudice ha evidenziato che, anche a seguito della contrattualizzazione dei rapporti d'impiego, la prestazione lavorativa deve essere commisurata alla funzionalità dei servizi della pubblica amministrazione, riconoscendo il diritto alla retribuzione per le ore prestate oltre l'orario normale. Eventuali anomalie nella procedura autorizzatoria non esimono l'ente dal corrispondere l'indennità di pronta reperibilità, salva la possibilità di rivalsa sui funzionari responsabili.
Nel caso specifico, il ricorrente ha fornito documentazione attestante lo svolgimento di ore di servizio in pronta disponibilità "attiva" superiori alla soglia prevista, mentre l'ente non ha fornito prova dell'adempimento della propria obbligazione retributiva. Pertanto, il Tribunale ha condannato l'ente al pagamento della somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione, ponendo a carico dell'ente contumace anche le spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.